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La dote
La dote è un
elemento cardine antichissimo del matrimonio inteso come contratto
e, all’origine come compravendita. Non a caso, nel diritto
romanico e germanico, la stesura dei patti nuziali sulle
reciproche donazioni rappresentava già in sé l’atto giuridico del
matrimonio.
In antico la vera
dote era quella che il marito faceva alla moglie o ai parenti di
lei, per rimborsarli dei servigi che perdevano.
L’istituto
della dote subì poi nella società romana una profonda evoluzione.
Essa fu sancita
dal diritto romano come obbligo per assicurare anche alle figlie
femmine il diritto alla successione patrimoniale, una sorte di
liquidazione che, all’atto del matrimonio, escludeva la donna
dall’asse ereditario della propria famiglia di origine.
La dote era un
obbligo morale cui erano obbligati, oltreché la donna che andava
sposa, anche i suoi congiunti.
Più tardi,
probabilmente sotto Giustiniano, quell’obbligo, da morale fu
convertito in giuridico.
Si distinsero tre
specie di doti: dos profecticia, costituita a patre vel
parente; dos adventicia, costituita da un extraneus;
dos recepticia, costituita da terza persona ma col patto di
restituzione in proprio favore in caso di scioglimento del
matrimonio.
Nell’alto Medioevo
le consuetudini germaniche ignoravano la dote nel senso romano, ma
avevano qualcosa che le s’accostava: il corredo di vesti e
utensili che la donna apportava alla nuova famiglia detto dai
Longobardi phaderphium; il prezzo versato dallo sposo al
padre della sposa detto mundium, ossia il diritto di tutela
che dal padre passava al marito; e infine la Morgengabe,
dono fatto dallo sposo alla sposa.
A partire dal
Medioevo, la dote, il corredo divenne un obbligo non solo per i
signori e le famiglie aristocratiche che sfoggiavano ricchezze,
anche per le famiglie dei contadini divenne un’ossessione a tutto
danno delle spose o meglio dei padri che dovevano accasare le
figlie.
Col tempo la dote
assunse le caratteristiche di un obbligo civile, di un dovere e di
un segno della consistenza economica e della rispettabilità della
famiglia tanto che era ritenuto disonorevole maritare una figlia
senza dote.
La dote era
costituita di una parte in corredo il quale era descritto in una
lista ove erano elencati gli oggetti, costituiti in capi di
biancheria per la casa e per la donna con la relativa cassapanca,
materassi e coperte, ma anche in oggetti di rame per la cucina.
A costituire la
dote erano obbligati i familiari maschi: in assenza del padre
c'erano i fratelli, poi venivano gli zii.
Il documento che
proponiamo riguarda un atto di donazione di corredo contratto a
Ponte il 9 ottobre 1922.
Risulta, tra
l’altro, interessante poiché a costituire la dote è il fratello
della sposa ed a sottoscrivere l’atto sono entrambi gli sposi.
Sergio Mottola


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